Servizi per i cittadini

Straordinaria amministrazione a favore di interdetto o minore sotto tutela
DOVE

Tribunale – Volontaria Giurisdizione

INFORMAZIONI GENERALI

Il controllo sull’amministrazione del patrimonio delle persone incapaci è considerato tradizionalmente l’attività tipica del Giudice Tutelare ed è regolato dal c.c. del 1942 che privilegia la tutela dei cittadini quali titolari di diritti reali e di rapporti economici.
Nel caso di minori o interdetti in tutela il controllo attribuito al Giudice Tutelare ha carattere significativo e concerne tutte le scelte effettuate in campo patrimoniale dal tutore.
L’esercizio di tale controllo viene esercitato anche attraverso la necessità di autorizzazioni al compimento degli atti di straordinaria amministrazione ed a maggior ragione di tutti quegli atti che  potrebbero comportare un depauperamento del patrimonio per i quali è anzi indispensabile essere autorizzati dal Tribunale su parere del Giudice Tutelare (art. 375 c.c.).
Allo stato attuale manca nella legge una esatta definizione degli atti di straordinaria amministrazione per i quali è richiesta l’autorizzazione del Giudice Tutelare o del Tribunale, cosicché gli stessi vanno individuati applicando il criterio economico della rilevanza ed incidenza sul patrimonio del soggetto.
Tipicamente, perché individuati sulla base della loro più frequente ricorrenza e delle problematiche ad essi inerenti (non di univoca soluzione), vi sono tutti quegli atti legati a:

  • riscossione di somme e modalità di reimpiego;
  • accettazione o rinunzie di eredità e donazioni
  • vendita di beni mobili ed immobili, con particolare riferimento ai beni immobili ereditari;
  • costituzione e svincolo di pegni o ipoteche;
  • contrazione di mutui; 
  • partecipazione degli incapaci ad attività di impresa o a società;
  • promozione di giudizi.

 

A CHI RIVOLGERSI

Presso Palazzo di Giustizia - Tribunale – Ufficio Tutele e Volontaria Giurisdizione
piano 2

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

L’istanza deve essere presentata dal tutore presso l’Ufficio del Giudice Tutelare che ha in carico la tutela. Abbracciando una ampia varietà di provvedimenti possibili, l’istanza dovrà contenere tutti quegli allegati necessari ad una corretta valutazione.
La procedura è esente da contributo unificato.
Occorre una marca  per i diritti di notifica.

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