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Divorzio con istanza congiunta
DOVE

TRIBUNALE - cancelleria della famiglia

INFORMAZIONI GENERALI

Il divorzio può essere contenzioso o congiunto

Il divorzio congiunto è presentato da quei  coniugi che abbiano raggiunto un accordo su tutte le condizioni (affidamento figli, assegnazione casa coniugale, assegni di mantenimento etc…). Generalmente la procedura si esaurisce in un’unica udienza. Per il divorzio congiunto il ricorso è diretto al Tribunale del luogo di residenza o di domicilio dell’uno o dell’altro coniuge.

Il divorzio contenzioso è presentato dai coniugi che non abbiano raggiunto un accordo sulle condizioni . La procedura è più complessa perché viene prima fissata un’udienza presidenziale e poi si apre una fase contenziosa con una serie di udienze istruttorie.  Per il divorzio contenzioso il ricorso è diretto al Tribunale del luogo in cui il coniuge resistente ha residenza o domicilio. Qualora il coniuge convenuto sia residente all’estero o risulti irreperibile, la domanda si propone al Tribunale del luogo di residenza o di domicilio del ricorrente e, se anche questi è residente all’estero, a qualunque Tribunale della Repubblica

In entrambi i casi la procedura si concluderà con la sentenza.

La sentenza di divorzio viene inviata allo stato civile del comune di celebrazione del matrimonio dalla cancelleria competente solo dopo il passaggio in giudicato. La sentenza se non viene fatta acquiescenza o se non viene notificata a cura dell’avvocato, passa in giudicato dopo sei mesi dalla pubblicazione.

 

CONTRIBUTO

 

 e’ dovuto il Contributo  Unificato in misura fissa

  • L’art. 19 legge 74/1987 ha stabilito che “tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché ai procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni di cui agli articoli 5 e 6 della legge 1.12.1970 n 898, sono esenti dall’imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa”
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

L’istanza congiunta di divorzio deve essere diretta al Tribunale del luogo di residenza o di domicilio dell'uno o dell'altro coniuge. È necessario allegare:
• stati di famiglia dei coniugi;
• certificati di residenza storici dei coniugi(dalla data di separazione ad oggi). Nel caso in cui gli stessi abbiano a lungo mantenuto la stessa residenza, la separazione di fatto può essere provata con una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (da fare in Comune);
• estratto dell’atto di matrimonio;
• verbale di udienza di separazione e decreto di omologa della stessa,  o sentenza di separazione e verbale di udienza presidenziale,  in copia autentica; 

• le ultime tre dichiarazioni dei redditi dei coniugi.

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